L'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 260 sul Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano e ferroviario dispone le seguenti misure:
- Con decorrenza sino al 14 luglio 2020, fermo restando l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza, le attività di trasporto pubblico di linea sono espletate dalle imprese nel rispetto di quanto prescritto nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, allegato 14 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell'11 giugno 2020 - nonché di quanto prescritto nelle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, allegato 15 al DPCM del 11 giugno 2020.
- Con decorrenza sino al 14 luglio 2020, sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti delle imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:
- riduzione dei servizi, in misura massima del 30% dell'ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda, subordinatamente all’approvazione della conseguente riprogrammazione del servizio da parte della competente Sezione TPL dell’Assessorato ai Trasporti della Regione;
- la riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, dovrà fare salve le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse che, attraverso la rilevazione quotidiana delle frequentazioni di tutte le corse effettuate, dovranno, laddove necessario e con il personale adeguato, incrementare il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire il distanziamento tra i passeggeri nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida contenute nell’allegato 15 del DPCM dell'11 giugno 2020.
- È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ii del DPCM dell'11 giugno 2020.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze
sanzionatorie come per legge (articolo all’articolo 2 comma 1 del Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e articolo 4, comma 1, del Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.