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venerdė, 29  dicembre 2017



13:30:00 - AGGIORNAMENTO
Politiche 2018, salta la candidatura di Giorgino
Mattarella scioglie le Camere



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Subito dopo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, si è recato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per comunicare il provvedimento di scioglimento delle Camere.
La data del voto è fissata per il 4 marzo. Dovrebbe saltare la candidatura del Sindaco di Andria Nicola Giorgino per Forza Italia non essendosi dimesso nei termini concessi e non essendoci stata alcuna variazione rispetto alla possibilità per i primi cittadini di presentarsi in lista.

I simboli vanno depositati al Viminale tra il 44esimo e il 42esimo giorno (entro le 16) prima del voto (dunque tra il 19 e il 21 gennaio). Le liste devono invece essere presentate tra il 35esimo e il 34esimo giorno prima del voto (dunque tra il 29 e il 31 gennaio). La campagna elettorale può ritenersi ufficialmente partita.


Vi riportiamo le norme di ineleggibilità dei Sindaci:

Modifiche di rilievo delle norme sulla ineleggibilità dei Sindaci sono contenute nella legge n.22 del 27 gennaio 2006, pubblicata in G.U. n.23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo.
Tra le novità valide solo per la prossima tornata elettorale, è stata prevista la possibilità per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti che hanno intenzione di candidarsi al Parlamento, di cessare le funzioni entro i 7 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge.

La normativa attuale prevede, infatti, che la cessazione delle funzioni di Sindaco avvenga almeno 180 giorni prima della scadenza della legislatura come condizione necessaria per essere eleggibili al Parlamento e che tale cessazione sia preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Ciò premesso, è opportuno ricordare che:

- le disposizioni in materia di elezione degli organi degli Enti locali e sugli adempimenti in materia elettorale, stabiliscono il termine massimo del 24 febbraio come limite temporale entro il quale devono essersi verificate le condizioni che rendono necessario il rinnovo per i Consigli comunali sciolti per motivi diversi dalla scadenza del mandato (es. dimissioni);

- solo il rispetto di tali disposizioni consente alle Amministrazioni comunali di partecipare alla prima tornata utile per le elezioni;

Si evidenzia, infine, che il mancato rispetto dei tempi previsti comporta che il commissariamento dell'Ente si protragga sino alla tornata elettorale successiva a quella dell'anno in corso.

Nella stessa legge sono, inoltre, pubblicate le nuove norme sulla composizione della Commissione elettorale comunale.





Redazione










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