Il prossimo 12 aprile scadrà il termine previsto dall’art. 6 della legge 20 novembre 2017, n.167, c.d. legge europea 2017, per presentare la domanda di indennizzo, a favore delle vittime di un reato doloso commesso con violenza, anche per i reati commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016 (in origine non previsti), nelle ipotesi in cui la vittima, o gli aventi causa in caso di omicidio, non abbiano conseguito il risarcimento del danno dell’autore del reato.
Per agevolare le vittime, qualora alla scadenza del termine di 120 giorni non sia ancora disponibile la documentazione richiesta (atti esecutivi, passaggio in giudicato della sentenza), la domande potranno comunque essere presentate nel termine generale di 60 giorni dall’ultimo atto esecutivo o dal passaggio in giudicato della sentenza.
L’indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, nei quali casi l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
Gli importi, fissati dal decreto interministeriale del 31 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2017, che ha reso operativa la legge, saranno a breve rideterminati in aumento, grazie alle nuove e maggiori risorse stanziate con la legge europea del 2017 e la legge di bilancio 2018. Tale decreto è inserito anche nel sito www.interno.gov.it sulla pagina “Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti”, in cui sono altresì precisati condizioni e presupposti per accedere al Fondo, nonché le informazioni relative al procedimento.